Art. 5.
(Definizioni).

      1. Ai fini e agli effetti della presente legge si intende per:

          a) lavoratore: persona che presta il proprio lavoro fuori dal proprio domicilio alle dipendenze o sotto la direzione altrui, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, inclusi tutti i prestatori di lavoro con rapporti di lavoro subordinato speciale o di durata determinata, i prestatori di lavoro nell'ambito di un contratto

 

Pag. 39

di somministrazione di lavoro di cui agli articoli 20 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, e i prestatori di lavoro con altri rapporti di collaborazione che si concretano in una prestazione d'opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato, qualora siano stabilmente inseriti nell'ambiente di lavoro organizzato dal committente. Sono equiparati i soci lavoratori di cooperative o di società, anche di fatto, che prestano la loro attività per conto delle società e degli enti stessi, i volontari come definiti dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, e gli utenti dei servizi di orientamento o di formazione scolastica, universitaria e professionale avviati presso datori di lavoro per agevolare o perfezionare le loro scelte professionali. Sono altresì equiparati gli allievi degli istituti di istruzione e universitari e partecipanti a corsi di formazione professionale nei quali si fa uso di laboratori, macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici;

          b) datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa, ha la responsabilità dell'impresa stessa o dell'unità produttiva, definita ai sensi della lettera m), in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale;

          c) servizio di prevenzione e protezione: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali nell'azienda o nell'unità produttiva;

 

Pag. 40

          d) medico competente: medico in possesso di uno dei seguenti titoli:

              1) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro o in clinica del lavoro o in igiene e medicina preventiva o in medicina legale e delle assicurazioni ed altre specializzazioni individuate, ove necessario, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca;

              2) docenza o libera docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro;

              3) autorizzazione di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;

              4) specializzazione in igiene e medicina preventiva e in medicina legale integrata con la frequenza di master di durata biennale in medicina occupazionale attivati, attraverso le sezioni di medicina del lavoro, dalle facoltà di medicina e chirurgia di una o più università consorziate. Il numero totale degli specialisti in igiene e medicina preventiva e in medicina legale ammessi ogni anno a livello nazionale alla frequenza di master in medicina occupazionale non può superare il 50 per cento del numero totale delle borse di studio assegnate dal Ministero dell'università e della ricerca alle scuole di specializzazione in medicina del lavoro per l'anno accademico precedente;

              5) specializzazione in medicina dello sport con esclusivo riferimento alla sorveglianza sanitaria degli sportivi professionisti.

          e) responsabile del servizio di prevenzione e protezione: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 15, designata dal datore di lavoro, per coordinare il servizio di cui alla lettera c) del presente comma;

 

Pag. 41

          f) rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro, di seguito denominato «rappresentante per la sicurezza»;

          g) prevenzione: il complesso delle disposizioni o misure necessarie per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno;

          h) pericolo: la proprietà intrinseca di un determinato fattore o agente avente il potenziale di causare un danno;

          i) rischio: la probabilità che si raggiunga il potenziale di danno delle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente;

          l) sorveglianza sanitaria: valutazione preventiva e periodica dello stato di salute dei lavoratori in funzione dei fattori di rischio sul luogo di lavoro, nei casi previsti dalla normativa vigente;

          m) unità produttiva: stabilimento o struttura finalizzata alla produzione di beni e di servizi, dotata di autonomia finanziaria e tecnico funzionale;

          n) norma di buona tecnica: specifica tecnica emanata dai seguenti organismi europei, internazionali e nazionali: Comitato europeo di normalizzazione (CEN), Comitato europeo per la standardizzazione elettrotecnica (CENELEC), Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO), Commissione internazionale elettrotecnica (IEC), Ente nazionale italiano di unificazione (UNI), Comitato elettrotecnico italiano (CEI). Sono considerate altresì norme di buona tecnica le disposizioni legislative relative ad elementi di natura tecnica o costruttiva contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, nel decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, nel decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302, nel decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, nel decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956,

 

Pag. 42

n. 320, nel decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 321, nel decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 322, nel decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 323, e successive modificazioni;

          o) buone prassi: soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e generalizzabili, che permettono di ottenere una riduzione dei rischi, miglioramenti delle condizioni di lavoro e in generale la promozione della salute sui luoghi di lavoro raccolte e validate dalle regioni, dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dagli enti bilaterali;

          p) organismi bilaterali: organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, quali sedi privilegiate per: la promozione di una occupazione regolare e di qualità; la programmazione di attività formative e l'elaborazione di buone pratiche a fini prevenzionistici; lo sviluppo di azioni inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento.